APPLICAZIONE DISPOSIZIONI L. 17 LUGLIO 2020, N. 77 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 (C.D. DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI GENERALI PER L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO DI EDIFICI (CAPPOTTO TERMICO).

Il Governo, con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto il Superbonus, con un’agevolazione che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Al fine di voler favorire, in linea con le disposizioni del Governo e con l’obiettivo di rispondere alle importanti sfide climatiche-ambientali previste per il settore civile dal “Piano Integrato per L’Energia ed il Clima”, gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico, l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27.05.2021, ha fornito indicazioni puntuali utili agli uffici e riguardanti unicamente le condizioni per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitativo edilizio, relativamente al caso di occupazione di sopra suolo pubblico con il cappotto termico.

SCARICA il testo della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27.05.2021