ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 28 DEL 6.06.2023 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA”

Regione Lombardia ha trasmesso al Comune di Rivanazzano Terme in data odierna per opportuna conoscenza e diffusione l’ordinanza n. 28 del 6 giugno 2023 del presidente Fontana (scarica qui il TESTO).

Ai sensi del punto 2) della predetta Ordinanza è previsto che:

– nei Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De’ Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi, frazione Ruino e Canevino della provincia di Pavia, facenti parte della zona di restrizione I, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la
decisione di esecuzione (UE) 2023/985, vengano adottate le seguenti misure:
Cinghiali
a. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuati in base al rischio di
introduzione e diffusione della PSA, dal DV ATS PV, con il supporto tecnico scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV ATS PV, ditte specializzate.
b. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della Peste Suina Africana da parte del DV ATS PV;
c. L’attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, anche notturne e da veicolo, con
frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all’eliminazione del maggior numero di capi possibile. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale di Pavia e attuate dalla medesima che si può avvalere degli operatori così come previsti dall’articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal

d.DV ATS PV;
e. Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo venatorio con modalità selettive del cinghiale e attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Allegato 1 “Piano di gestione della biosicurezza”, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del Dipartimento Veterinario dell’ATS competente per territorio;
f. I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
g. In deroga, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei
trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all’Allegato 1 all’interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV ATS PV o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere
movimentati a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
h. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
i. Divieto di movimentazione se non finalizzata all’abbattimento immediato di cinghiali catturati.