ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 04.11.2020

SCARICA QUI il testo dell’ordinanza del Ministero della Salute che individua i territori nei quali si applicano le misure previste agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 e che produce effetti dal 6 novembre 2020 per un periodo di 15 giorni.

Attualmente,in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese:

  • nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
  • nell’Area arancione: Puglia, Sicilia.
  • nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI VALIDE IN AREA ROSSA

  • È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
  • Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.