L’Ufficio di Piano Ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese ha comunicato che Regione Lombardia ha attivato il Bonus Assistenti Familiari finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti familiari presenti presso i Piani di Zona.
Il destinatario del Bonus assistenti familiari è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore.
Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere:
– la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della persona assistita);
– un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore;
– un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.
I requisiti di accesso che sono riferiti all’intestatario del contratto prevedono:
– ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00.
Nel caso di ISEE inferiore o uguale a € 25.000,00 il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, è pari ad € 2.400,00.
Nel caso di ISEE superiore ad € 25.000,00 fino ad € 35.000,00 il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, è pari a 2.000,00 €
– Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso i Piani di Zona e corrispondente a quanto indicato nell’art. 7 della l. r. n. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura;
– Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni.
Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.
Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e quietanzate relative al contratto presentato, a valere per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Per contratti inferiori all’anno, sono considerati ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate dai richiedenti obbligatoriamente in forma telematica, pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it
Informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0383/336478.