La Regione Lombardia ha disposto lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca:
- Per tutta la durata del periodo di alto rischio e su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi, o a distanza da questi inferiore a 100 metri, è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
- Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.